Con questo articolo terminiamo l’esame degli Organi di giustizia previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf parlando del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto è riconosciuta, tuttavia, la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
Nella prima udienza arbitrale viene esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell’art. 828 del codice di procedura civile.
Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI.
Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all’art. 61 dello Statuto sopra citato, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell’arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
E’ comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l’espressa dichiarazione che l’altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l’esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest’ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
Dopo aver esaminato nel dettaglio gli Organi della giustizia federale, non resta che dire due parole sui rapporti fra la giustizia federale e la giustizia dei singoli affiliati o aggregati.
Per quanto concerne i rapporti fra la giustizia federale e la giustizia dei soggetti affiliati ed aggregati possiamo affermare per prima cosa che le decisioni dei Giudici di prima istanza e della Commissione di Disciplina hanno effetti nei confronti di tutti i gli affiliati e gli aggregati, nonché nell’ambito di tutta la struttura organizzativa della FIG.
Viceversa, le decisioni degli organi di giustizia degli affiliati e degli aggregati hanno efficacia interna alle singole strutture associative.
Resta fermo in ogni caso che:
a) l’intervento degli Organi di Giustizia degli affiliati e degli aggregati rimane precluso quando sia attivato l’intervento degli organi di giustizia federali ovvero esista formale richiesta per quest’ultimo intervento da parte del tesserato federale inquisito o della Procura federale al momento dell’avvio del procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia dell’affiliato o dell’aggregato d’appartenenza;
b) le Corti d’Appello, sportiva e federale, devono sottoporre a riesame, di legittimità e di merito, il provvedimento definitivo di radiazione assunto dagli organi di giustizia dell’affiliato o dell’aggregato ai fini della sua efficacia e delle connesse preclusioni in ambito federale.
Per concludere, esaminiamo alcuni provvedimenti particolari.
Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente federale e può essere emesso quando:
a) risulti scontata almeno la metà della sanzione disciplinare
b) siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione disciplinare definitiva, nei casi di radiazione.
Il provvedimento di grazia non è applicabile con riguardo alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
I provvedimenti di amnistia o d’indulto sono di competenza esclusiva del Consiglio Federale, previa sua deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento stesso.
Anche in questo caso i provvedimenti di amnistia e indulto non sono applicabili con riguardo alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
È concessa dalla Commissione di Disciplina quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
Per i provvedimenti di natura civilistica è previsto, in aggiunta, la revocazione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata, quando questi abbia deciso, sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.