La cassazione ha più volte stabilito che, per i debiti tributari deve rispondere, sia per le sanzioni pecuniarie sia per il tributo stesso, il soggetto che abbia diretto la gestione durante un determinato periodo.
Il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica però alcun fenomeno di successione.
Attenzione cari presidenti di associazioni, la Cassazione ha recentemente stabilito, con l’ordinanza 5684/2019, che il presidente pro tempore di un’associazione è responsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell’ente, qualora esse nascano dalla dichiarazione annuale presentata nel momento in cui è stata ricoperta la carica presidenziale, anche se tale dichiarazione è relativa al periodo d’imposta precedente a quello di presentazione, in cui un altro soggetto era investito della carica di presidente e il firmatario non aveva ruoli di rilievo.
I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione sulla base dell’articolo 38 del codice civile; delle obbligazioni stesse, però rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Sull’argomento la Cassazione ha più volte stabilito che, per i debiti tributa- ri delle associazioni, è chiamato a rispondere in solido, sia per le sanzioni pecuniarie sia per il tributo, il soggetto che, per il ruolo, abbia diretto la gestione associativa in tal periodo.
Le sentenze di Cassazione 1489/2019 e 2169/2018 statuiscono che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.
Se il Fisco, quindi, invoca tale responsabilità solidale, ha l’onere di provare la concreta attività svolta dal soggetto in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.
La suddetta responsabilità però non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione, con la conseguenza che il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante.
Il caso esaminato è quello di una per- sona che aveva firmato le dichiarazioni annuali dell’associazione in un anno – il 2011 – nel quale rivestiva la carica di presidente.
Tuttavia, nell’anno d’imposta cui si riferivano le dichiarazioni – cioè il 2010 – lo stesso soggetto non aveva ricoperta alcuna carica sociale.
I Giudici della Cassazione hanno riconosciuto comunque sussistente la responsabilità solidale del presidente sottoscrittore delle dichiarazioni nel 2011, ancorché relative al 2010, perché l’obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui il segmento finale è costituito dalla consumazione del termine per la trasmissione della dichiarazione annuale.
Pertanto, nel caso di specie, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2010, essa doveva essere presentata entro il 30 settembre 2011, quando il ricorrente rivestiva pacificamente la carica di presidente.
Quanto sopra viene segnalato ed evidenziato poiché l’orientamento giurisprudenziale dei gradi di giudizio precedenti alla Suprema Corte di Cassazione, cioè le Commissioni Tributarie, era contrario, cioè il Presidente che firmava solo la dichiarazione dei redditi senza svolgimento di attività negoziale svolta concretamente nei confronti di terzi, non era considerato responsabile solidale per il pagamento delle obbligazioni insoddisfatte dell’ente.
Quindi attenzione perché adesso, in- vece, il Presidente della associazione può essere considerato aver esercitato concretamente il potere gestorio nell’amministrazione di un’associazione, in base ai consueti forti indicatori, quali, ad esempio, la sottoscrizione del rendiconto, la riscossione degli incassi delle manifestazioni sportive, l’aver curato le utenze e l’affitto dei locali, ma anche per la sola presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, in tali casi, può scattare la solidarietà del Presidente per il pagamento delle obbligazioni tributarie dell’associazione ex art. 38 c.c.